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Documenti necessari nell'acuisto di un auto usata PDF Stampa E-mail
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Al momento dell’acquisto di un’auto usata è bene controllare la documentazione a corredo della stessa, quali il libretto di circolazione ed il certificato di proprietà, prima denominato foglio complementare.

Per prima cosa si controllerà che la targa del veicolo, il numero del telaio e del motore corrispondano a quelli riportati nel libretto stesso. Anche le gomme devono essere della misura riportata nel libretto, come ricordato più avanti.

E’ bene verificare, specialmente se compriamo da privati, l’integrità del numero del telaio. Osservare che dove questo è punzonato non vi siano segni di abrasione, asportazione di metallo. Controllare inoltre che i numeri non appaiano ripunzonati o ribattuti, soprattutto se si tratta di un’auto di grossa cilindrata. Se così fosse potrebbe essere una vettura rubata e “reimmatricolata” con un falso libretto.

In questo caso ci sono degli strumenti molto utili.

 

  • Nel sito del Ministero dell'Interno è possibile, in un apposito form controllare on line che la targa e/o il numero di telaio non siano di auto oggetto di furto.

  • La Polizia di stato ha pure introdotto una nuova procedura di controllo tramite semplice SMS, rapida ed efficace. Per i dettagli cliccate qui

Nel libretto, oltre al tipo di omologazione inerente le emissioni, vengono riportati anche dei particolari accessori quali il gancio traino o un eventuale impianto GPL/Metano installato.

Se l’auto è dotata di cerchi in lega fate attenzione che le gomme, come caratteristiche, siano uguali a quelle riportate sul libretto, spesso chi monta cerchi in lega ha anche cambiato le gomme puntando su misure più larghe (a volte "fuori legge").

Infine è necessario controllare che sia stata effettuata la revisione periodica, che secondo la legge comunitaria entrata in vigore dall’anno 2000, deve essere fatta per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Prima dell’entrata in vigore di questa legge, nel nostro paese le revisioni avevano cadenza decennale. Cioè nel caso di un’auto immatricolata ad esempio per la prima volta nell’anno 1987 la revisione doveva essere fatta nel 1997, ma era necessario attendere i decreti che il Ministero dei Trasporti emanava in genere gli ultimi mesi dell’anno precedente. E per una macchina immatricolata ad esempio nel 1993 la revisione doveva essere fatta secondo la vecchia legge entro il 2003, ma essendo entrata in vigore la nuova legge, la prima revisione veniva calendarizzata in base a diversi decreti temporali emessi dal Ministero dei Trasporti e a cui si può prendere visione presso gli uffici MCTC.

IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

Nel certificato di proprietà si dovrà osservare la mancanza di ipoteche, che seguono sempre il bene ipotecato, anche se questo successivamente viene venduto altra persona. Non solo, ma adesso è bene fare attenzione ai cosiddetti “fermi amministrativi”.

Se il proprietario dell’auto non ha pagato negli scorsi anni tasse, tassa di proprietà, imposte di qualsiasi tipo, contravvenzioni al C.di S., canoni Rai e altre ipotesi di violazioni amministrative, i cosiddetti “Enti Impositori”, quelli che cioè lamentano il mancato pagamento (Rai per il canone, Agenzia delle Entrate per le tasse automobilistiche etc) iscrivono “a ruolo” il debito, trasmettendolo poi ai Concessionari della Riscossione tributi. E questi, dopo aver ricevuto i ruoli dagli Enti impositori emettono la cartella di pagamento e con questa chiedono il versamento del dovuto entro sessanta giorni. Decorsi questi sessanta giorni dalla notifica della cartella non pagata, il Concessionario della riscossione dei tributi invia al contribuente una comunicazione preventiva di fermo amministrativo con la quale intima, nei venti giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, il pagamento degli importi richiesti.

Il mancato pagamento nei venti giorni determina, al 20° giorno, l'iscrizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del Fermo Amministrativo sul veicolo. E’ un provvedimento volto a garantire il credito vantato dal Concessionario della riscossione. Questo in quanto l'iscrizione del Fermo Amministrativo nel Pubblico registro determina l'avvio di una procedura esecutiva finalizzata alla riscossione forzosa del credito del Concessionario

Quindi nei sessanta giorni successivi alla iscrizione del provvedimento al Pubblico registro dovrebbe iniziare l'esecuzione con il pignoramento del bene. Il fermo amministrativo iscritto al P.R.A. determina il divieto di circolazione del veicolo e la sua violazione determina una sanzione compresa tra i 656,25 e i 2.628,15 €uro.

Ma la cosa forse più grave è che secondo la corrente giurisprudenza si può ipotizzare, in caso di circolazione del veicolo, la mancata copertura assicurativa. Il problema è che spesso prima viene effettuato il fermo e poi viene inviata la raccomandata di avviso. Quindi il proprietario può non sapere di avere il veicolo fermato e perciò può anche venderlo senza che sul Certificato di proprietà sia riportato nulla.

Per questo in ogni caso, per non avere sorprese è bene informarsi in maniera più approfondita e richiedere al PRA una visura oppure un estratto cronologico. La visura mostra chi è il proprietario attuale e se vi sono ipoteche iscritte.

Per l’estratto cronologico, l'Ufficio rilascia un certificato contenente la storia del veicolo, dalla sua iscrizione al P.R.A. al giorno della richiesta. Chiunque può presentare al P.R.A. la richiesta di una visura o estratto cronologico. E’ necessario fornire solo la targa dell’auto e questi risale al proprietario e ai dati tecnici del veicolo e li comunica a chi ne ha fatto richiesta.

IL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Per prima cosa verificare che:

-la targa del veicolo,

-la misura delle gomme,

-il numero del telaio e quello del motore

corrispondano esattamente a quelli riportati nel libretto di circolazione.

Se l’auto monta cerchi aftermarket (non di serie) controllate che siano di una misura riportata a libretto.

Se l’auto fosse dotata di cerchi in lega, le caratteristiche delle gomme devono coincidere con quelle riportate sul libretto. Verificare l’integrità del numero del telaio: non devono essere presenti segni di abrasione, asportazioni di metallo o numeri ribattuti.

Eventuali impianti a GPL o a Metano (oltre ad essere stati regolarmente revisionati) devono essere riportati a libretto [stesso discorso vale per accessori come il gancio traino).

Inoltre sul libretto è presente anche la normativa anti-inquinamento in cui rientra la vettura.

E’ opportuno accertarsi che il vecchio proprietario non sia in mora riguardo al pagamento della tassa sul possesso [vedi sotto] e che abbia effettuato la revisione periodica. Secondo la legge comunitaria bisogna far eseguire la prima revisione nel quarto anno successivo a quello di immatricolazione (entro il mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione) e in seguito con cadenza biennale.

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