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| Vettura Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6.... Categorie Emissioni Auto |
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La sigla Euro 1,2,3,4,5,6,x indica la categoria europea di emissione inquinamento di un'auto. In alcune città, allorché le centraline di rilevamento misurano nell’aria il superamento dei limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti, le amministrazioni locali possono imporre la circolazione a targhe alterne o il blocco totale della circolazione stessa: provvedimento, questo, che colpisce praticamente tutti i veicoli (sono esclusi quelli elettrici, ibridi, GPL…).
L'entrata in vigore di una direttiva implica che, obbligatoriamente da una certa data, non sarà più possibile immatricolare veicoli nuovi omologati secondo la precedente direttiva. Ma per circa un anno, in base ad esplicita autorizzazione della Motorizzazione, che deve essere trasmessa anche all'Unione Europea, le Case hanno la possibilità di immatricolare come nuovi veicoli "di vecchia omologazione", pari ad una percentuale non superiore al 10% dei veicoli venduti nell'anno precedente (30% nel caso dei veicoli trasporto merci fino a 1.350 kg). Perciò quando si acquista un veicolo nuovo che rispetta la “vecchia omologazione”, a volte venduto come "a chilometri zero", è bene trattare un prezzo più favorevole. Il fatto che in vendita vi siano contemporaneamente vetture omologate secondo direttive diverse è ammesso come "fenomeno di transizione" da una direttiva a quella successiva. Questo significa che, anche se si acquista un veicolo usato, non è sufficiente verificare la sola data di immatricolazione per desumerne la direttiva di omologazione. Se questo è importante ai fini della decisione di acquisto, è necessario comunque controllare la carta di circolazione per essere certi che si tratti di un modello "aggiornato" per quanto riguarda le emissioni, in modo da avere maggiori probabilità di sfuggire ai "blocchi". In ogni caso è indispensabile, in caso di dubbio, far inserire nel contratto e/o check list (per l’usato) o nella "commissione di acquisto" (per il nuovo), il rispetto di una certa "norma". I VEICOLI CON INSTALLATO IMPIANTO A GPL/METANO E RELATIVI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE Nei provvedimenti di limitazione parziale della circolazione finora adottati dalle amministrazioni locali, i veicoli alimentati a GPL o metano normalmente sono esclusi dalle limitazioni. Questo anche se l'installazione è avvenuta dopo l'immatricolazione. Naturalmente la vettura deve essere stata regolarmente "collaudata" dalla Motorizzazione e la variazione di alimentazione annotata sulla carta di circolazione. E’ però possibile che, in particolari situazioni, anche questa categoria di veicoli possa essere colpita da provvedimenti di limitazione alla circolazione. Invece i veicoli fabbricati già all'origine "bimodali" o “ibridi” (esempio Fiat Multipla Bi-power), sono soggetti alla direttiva 98/77/CE. Questa direttiva non modifica i valori limite della direttiva 98/69, ma stabilisce che, nella prova eseguita con i carburanti gassosi, le emissioni devono rispettare quegli stessi limiti. I VEICOLI CON IL RETROFIT I veicoli a cui è stato installato il "retrofit" (trattasi di una marmitta catalitica cosiddetta "a due vie", applicata fino a qualche tempo fa su veicoli non catalizzati all'origine, alimentati a carburatore o iniezione, ma privi di sonda lambda) non sono, secondo la normativa vigente, esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione e sono classificati "pre-Euro1". IL COSIDDETTO "BOLLINO BLU" In molte città, in ogni caso, anche per i veicoli autorizzati a circolare, i provvedimenti limitativi richiedono il possesso del "bollino blu", che viene rilasciato da officine autorizzate dal Comune dopo un controllo sui gas di scarico e, in ogni caso contestualmente all'atto delle "revisione periodica". In caso di blocco selettivo della circolazione il sindaco può scegliere alcune zone dove far circolare solo le autovetture dotate di "bollino blu". DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI Dal 1996 le carte di circolazione degli autoveicoli riportano anche gli estremi delle direttive riguardanti le emissioni, basta leggere nella parte dedicata alla descrizione delle caratteristiche tecniche del veicolo. Dal novembre 1999 le carte di circolazione che vengono stampate sul "modello unificato europeo" (facilmente riconoscibile perché riporta in alto a sinistra la sigla “I” circondata da 12 stelle) recano, chiaramente indicata al rigo V.9, riguardante la cosiddetta "parte tecnica", la sigla della direttiva secondo la quale (per quanto riguarda le emissioni) è stato omologato il veicolo. In qualche raro caso, per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati tra il 1993 e il 1996, può succedere che sulla carta di circolazione l'annotazione relativa alla direttiva europea di riferimento non sia riportata. Ma in questo caso il veicolo è sicuramente EURO 1, cioè conforme alla direttiva 91/441, perché dal 1° gennaio 1993 potevano essere immatricolati come nuovi solo veicoli omologati secondo questa direttiva. L'eventuale conformità ad una direttiva successiva che fa rientrare il veicolo nella categoria EURO 2 o EURO 3 è però da verificarsi presso il locale Ufficio della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri). Si otterranno i chiarimenti richiesti. E’ bene interpellare il locale Ufficio della Motorizzazione Civile anche per i veicoli immatricolati come “nuovi” prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n. 91/441", che comporta l'appartenenza del veicolo alla fascia EURO 1.
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